SIRIGNANO. Dissesto finanziario, ecco cosa potrebbe accadere

SIRIGNANO. Dissesto finanziario, ecco cosa potrebbe accadere

Ecco alcune conseguenze derivanti dalla dichiarazione dello
stato di dissesto finanziario:

Sono sospesi i termini
per la deliberazione del bilancio.

Dalla data della
dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto non possono
essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i
debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di
liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di
dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da
parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate
estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo
dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo
la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere,
i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di
legge.

Dalla data della deliberazione di dissesto
e sino all’approvazione del rendiconto, i debiti insoluti a tale data e le
somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi
né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai
crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo
straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed
esigibilità.

Indagini sui chi ha amministrato: fermo
restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado,
responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia
omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono
ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore
dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti,
istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di
provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non
sono candidabili, per un periodo di dieci anni. Non possono altresì ricoprire
per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale,
provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti
pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione
pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la
retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti
accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell’attività del collegio dei
revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti,
delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede
di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei
revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili
fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata.

Gestione del bilancio durante la procedura
di risanamento: Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino
alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato l’ente locale
non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a
quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento
all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi
pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo
delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la
coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

Per le spese disposte dalla legge e per
quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell’ultimo
bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono
previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del
primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con
gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o
sono insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio approvato e determina
le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere
assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all’esame
dell’organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

Limiti alla contrazione di nuovi mutui:
dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di
cui all’articolo 261,comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi
mutui, con eccezione dei mutui previsti dall’articolo 255 e dei mutui con oneri
a totale carico dello Stato o delle regioni.

Attivazione delle
entrate proprie: Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto
e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il
consiglio dell’ente, o il commissario nominato ai sensi dell’articolo 247,
comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza
dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita,
nonché i limiti reddituali, agli effetti dell’applicazione dell’imposta
comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli
importi massimi del tributo dovuto. La delibera non è revocabile ed ha
efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio
riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti
l’organo regionale di controllo procede a norma dell’articolo 136.

I
pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di
dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle
somme per i fini dell’ente e le finalità di legge.

Dalla
data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, i
debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già
erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano
nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal
momento della loro liquidità ed esigibilità.

Indagini
sui chi ha amministrato: fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha
riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con
condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al
verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di
dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di
rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi
pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili
ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo
di dieci anni. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci
anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica
in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove
riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un
massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di
commissione della violazione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di
dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento
dell’attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione,
secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio
riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono
essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed
organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della
gravità accertata.

Gestione
del bilancio durante la procedura di risanamento: Dalla data di deliberazione
del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di
bilancio riequilibrato l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento
somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio
approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle
entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con
esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
L’ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la
posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio
riequilibrato predisposta dallo stesso.

Per le spese disposte dalla legge e per quelle
relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell’ultimo bilancio
approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti
per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo,
salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o
sono insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio approvato e determina
le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere
assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all’esame
dell’organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

Limiti
alla contrazione di nuovi mutui: dalla data di deliberazione di dissesto e sino
all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261,comma 3, gli enti locali non
possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall’articolo
255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.

Attivazione delle entrate proprie: Nella prima riunione
successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla
data di esecutività della delibera, il consiglio dell’ente, o il commissario
nominato ai sensi dell’articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le
imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base
nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti
dell’applicazione dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e
professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto. La
delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da
quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione
della delibera nei termini predetti l’organo regionale di controllo procede a
norma dell’articolo 136.

Per
le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del
dissesto, l’organo dell’ente dissestato che risulta competente ai sensi della
legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la
prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella
misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni
necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.

Resta
fermo il potere dell’ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le
modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le
maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e
tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota
dell’imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di
bilancio.

Per il periodo di cinque anni, decorrente
dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto
devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura
integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i
canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima
consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il
costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi
finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di
adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell’organo
competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima
delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla
deliberazione del dissesto. Le delibere di cui sopra devono essere comunicate
alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il
Ministero dell’interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di
mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i
contributi erariali.